Termografia e Perizie Immobili - STUDIO ING. GERARDO MOLLICA

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DISTURBI DAL RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITA' COMMERCIALI O DA ALTRE FONTI - CHE FARE?

Il rumore è un problema che riguarda tutti; oggi è possibile trovare una soluzione, soprattutto dopo la entrata in vigore della legge 447 del 1995 detta legge quadro sull'inquinamento acustico. Occorre però individuare la strada giusta, affidandosi a avvocati o tecnici acustici competenti in materia. Vi sono sempre più sentenze in materia di inquinamento acustico che accolgono le richieste delle persone disturbate dal rumore, ad esempio, dal traffico autostradale o ferroviario imponendo la realizzazione di barriere antirumore. A seguito di proteste, esposti e denunce di cittadini, talvolta riuniti in comitati appositi, molti Comuni hanno redatto i Piani di Zonizzazione Acustica, definendo dei limiti ed imponendo la chiusura o limiti di orari per le attività e locali che provocano inquinamento acustico. Normativa la materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli edifici) L'art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona. La normativa pubblicistica è invece finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questo confliggenti ( esigenze della produzione, del commercio, ecc): dà per scontato che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città. Normale tollerabilità e limiti di accettabilità Tra la "normale tollerabilità" prevista dall'art. 844 cod.civ. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità. Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità". In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore. Tipologia di danni causati dal rumore Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimonali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale). Possibili iniziative del cittadino danneggiato Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade: o ricorre all'autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecncico specializzato, come dirò in prosieguo) oppure può presentare un esposto al Comune. Questo manda proprio personale (o quello dell'ARPA) per le verifiche del caso. Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità (che, lo si ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all'art.844 cod.civ, anche per i criteri di misurazione). Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione/contenimento del rumore. Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perché i tecnici non hanno riscontrato il supero dei limiti di accettabilità ma il rumore è intollerabile oppure perchè il soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all'azione giudiziale. Tutela giudiziaria in via di urgenza Proprio in considerazione del fatto che la sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell'individuo, bene primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante (che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione, è indifferente), di cessazione dell'attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità. Particolarmente interessanti, per il fatto che trattasi di problematica che interessa la gran parte della popolazione, sono le sentenze che impongono alle Ferrovie il posizionamento di barriere antirumore, oppure il transito in determinate ore della notte o la riduzione della velocità, ovvero alle Società Autostrade la collocazione di barriere fono-impedenti; vi sono sentenze che hanno condananto penalmente il gestore di locale i cui avventori si intrattenvano fuori del locale disturbando gli abitanti dei caseggiati circostanti Tecnico acustico competente Prima di dar corso all'azione giudiziale, come accennavo sopra, è però opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia da tecnico specializzato per verifica che il rumore disturbante superi effettivamente il limite della normale tollerabilità. Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici competenti in acustica. Il Tecnico specializzato è supporto indispensabile per l'Avvocato per il buon fine della causa Il che si è tradotto in mirati interventi legislativi, a livello comunitario, statale, locale. Anche la giurisprudenza ha avuto un ruolo importante, pronunciando innumerevoli sentenze che hanno disposto la rimozione o il contenimento nei limiti della tollerabilità del rumore disturbante sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, per il soggetto che lo ha subito. Si rinvengono sentenze su ogni tipologia di rumore ( ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).